INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno
del Reddito
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delle Entrate
Contributive
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delle Prestazioni
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Dirigenti centrali e
periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali,
centrali e |
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Roma, 2 Dicembre 2003 |
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periferici dei Rami
professionali |
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Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 185 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario
Straordinario |
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Al |
Vice Commissario
Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri
del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri
del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte
dei Conti delegato |
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all’esercizio del
controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
amministratori |
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di fondi, gestioni e
casse |
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Al |
Presidente della
Commissione centrale |
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per l’accertamento e la
riscossione |
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dei
contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Riposi
giornalieri “per allattamento” (artt. 39, 40 e 43 D.Lgs. 151/2001).Non
conguagliabilità delle somme corrisposte da parte dei datori di lavoro non
tenuti all’obbligo assicurativo per la maternità |
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SOMMARIO: |
I
datori di lavoro, prevalentemente Enti Pubblici, che erogano direttamente ai
propri dipendenti il trattamento economico per i riposi “per
allattamento” (art. 10, legge 1204/71sostituito ed abrogato dagli artt. 39 e
40, D.Lgs. 151/2001) non possono portare a conguaglio le somme erogate a tale
titolo in assenza di un rapporto assicurativo per la maternità con l’Istituto |
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1) Disposizioni normative L’art. 8 della legge 903/77, sostituito
dall’art. 43 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. a tutela della maternità e della
paternità), ha riconosciuto, a partire dal 01.01.1978, in favore delle
lavoratrici che fruiscono dei riposi giornalieri c.d. “per allattamento” di
cui all’art.10 della legge 1204/71 (oggi art. 39 del D.Lgs. 151/2001),
un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi a carico dell’ente assicuratore di malattia presso il quale
la lavoratrice è assicurata (v. circ. n. 134371 del 02.04.1981). In particolare, la disposizione
dettata dall’art. 8 disponeva che la predetta indennità venisse anticipata
dal datore di lavoro e portata a conguaglio con gli importi contributivi
dovuti al suddetto ente assicuratore di malattia; pertanto, dal 1 gennaio 1978
era stata riconosciuta la possibilità per tutti i datori di lavoro di
conguagliare con i contributi dovuti agli enti mutualistici e agli altri
istituti le somme corrisposte ai dipendenti per i riposi ex art. 10 legge
1204/71. A far data dal 1 gennaio
1980, per effetto dell’entrata in vigore della legge 833/78 (istitutiva
del S.S.N.) e della legge 33/80 di conversione del D.L. 663/79, l’INPS è
subentrato agli enti assicuratori di malattia negli adempimenti relativi alla
riscossione dei contributi di malattia e di maternità nonché nelle predette
operazioni di conguaglio delle relative prestazioni economiche. Peraltro, il legislatore, nel
trasferire all’INPS la competenza all’erogazione delle prestazioni di
maternità dei disciolti Enti assicuratori di malattia, non ha effettuato
alcuna distinzione tra datori di lavoro tenuti e non tenuti all’assolvimento
degli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS per le prestazioni di
maternità; l’Istituto, pertanto, - quale unico ente assicuratore subentrato
agli enti assicuratori di malattia - ha ammesso indistintamente tutti i
datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dall’esistenza o meno di
un rapporto assicurativo specifico per la maternità con l’Istituto, al
conguaglio delle indennità per i riposi in questione con i contributi a vario
titolo dovuti all’INPS. E’ emerso, pertanto, il problema
della sostenibilità degli oneri finanziari necessari per la copertura delle
relative prestazioni economiche con riferimento a quei datori di lavoro, prevalentemente
del settore pubblico, i quali, erogando direttamente ed a titolo retributivo
i trattamenti economici per i riposi in questione, non sono tenuti a versare
all’INPS i contributi di maternità. Detto problema, peraltro, ha
trovato una sistemazione normativa nell’art. 43 del T.U. il quale - nel
recepire, con modificazioni, l’art. 8 della legge 903/77 - dispone che
l’indennità per i riposi di cui agli artt. 39 e 40 del medesimo T.U.
venga anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con gli apporti
contributivi dovuti all’ente assicuratore: non più, quindi, all’ente
assicuratore di malattia, come recitava il citato art. 8, bensì all’ente
assicuratore di maternità, cioè l’INPS, unico ente che gestisce una
assicurazione (per le prestazioni economiche) di maternità comprensiva anche
delle prestazioni relative ai riposi “per allattamento” di cui cui agli
artt. 39 e 40 T.U. Dalla formulazione dell’art. 43
discende la non applicabilità dello stesso ai datori di lavoro,
prevalentemente le Amministrazioni Pubbliche, i quali, in assenza di un
rapporto assicurativo con l’INPS per la maternità, erogano ai propri
dipendenti - sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti -
il trattamento economico (retribuzione) per i periodi di assenza dal lavoro
legati all’evento maternità. Sono, ovviamente, fatte salve le
situazioni in cui è previsto contrattualmente, anche per tali datori di
lavoro, un obbligo assicurativo per le prestazioni di maternità; trattasi,
com’è noto, di casistica limitata. Sull’interpretazione appena esposta
hanno di recente concordato i Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali
ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si fa presente che, per effetto dell’art.
3, comma 3, della legge 53/2001 (oggi art. 35, comma 2, del T.U.), i
periodi di assenza dal lavoro conseguenti alla fruizione dei riposi
giornalieri per allattamento, sono coperti da contribuzione figurativa;
rimangono invariate, sul punto, le istruzioni fornite, a suo tempo, con
circolare 15 del 23.01.2001 (punto 3). In merito alle somme conguagliate
anteriormente all’emanazione della presente circolare si fa riserva di
istruzioni.
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